Il 18 febbraio è entrata in vigore  la nuova procedura per la classificazione dei rifiuti. Le novità in tema di classificazione dei rifiuti sono frutto delle nuove norme previste dal Dl Competitività (Dl 91/2014) e della Legge di conversione n.116 in vigore dal 21 agosto 2014, all’allegato D (elenco dei rifiuti) della Parte IV del Codice ambientale per l’attribuzione dei Codici europei ai rifiuti (Cer).

 

Nuove regole a giugno

Il 18 febbraio scadono i 180 giorni dall’entrata in vigore dalla Legge 116/2014. Poi però dal 1° giugno 2015 sono previsti ulteriori cambiamenti, perché le norme sui Cer verranno superate con l’applicazione del regolamento 1272/2008/Ce su classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche, del regolamento 1357/2014/UE sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e della decisione 2014/995/UE recante il nuovo Elenco europeo dei rifiuti (Eer).

 

Classificazione rifiuti

Ecco cosa cambia nel concreto da febbraio 2015:

  • la classificazione deve avvenire “in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”;
  • se un rifiuto è classificato con codice Cer pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinare al fine di procedere alla sua gestione;
  • se un rifiuto è classificato con codice Cer non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
  • se un rifiuto è classificato con codici Cer speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericolosoche lo stesso possiede.

 Allo scopo sarà necessario:

  1. individuare i composti presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi);
  2. determinare i pericoli connessi (attraverso normativa, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti);
  3. stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuti presenti delle caratteristiche di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo).

In più:

  • se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico (e non sono perciò noti i composti specifiche che lo costituiscono), per individuare le caratteristiche di pericolo vanno presi a riferimento i “composti peggiori”
  • quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite dai commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

Vi informiamo che il nostro Laboratorio ARGO GROUP  si sta adeguando alla nuova normativa e che può rispondere in maniera esaustiva a tutte le richieste ed informazioni di cui avrete necessità.

 

SERECO srl