Il Decreto del Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, attuativo del comma 4-bis dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ha stabilito che “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%”.
L’incremento dell’1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018. L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull'ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell'1,9% e pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.
Gli importi rivalutati nel 2013 e nel 2018, relativi alle principali fasce di ammenda sono i seguenti:
SANZIONI ORIGINARIE |
RIVALUTAZIONE 2013 (0.9%) |
RIVALUTAZIONE 2018 (1,9%) |
1000 - 4000€ |
1.096,00 - 4.384,00 |
1.116,82 - 4.467,30 € |
1200 - 5200 € |
1.315,20 -5.699,20 |
1.340,19 - 5.807,48 € |
1500- 6000 € |
1.644,00 -6.576,00 |
1.675,24 -6.700,94 € |
2000 - 4000 € |
2.192,00 - 4.384,00 |
2.233,65 - 4.467,30 € |
2500-6400 € |
2.740,00 - 7.014,40 |
2.792,06 -7.147,6 € |